A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti di termici devono essere muniti del "Libretto d'Impianto per la climatizzazione", come da Decreto emanato dal Ministero dello sviluppo Economico (Decreto 10 febbraio 2014 - G.U. n°55 del 7 marzo 2014).
Un unico libretto, composto da più schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell'impianto. Quattro tipologie di rapporto di efficienza energetica, studiate per mettere a fuoco e mappare le prestazioni non solo delle tradizionali caldaie, ma anche dei sistemi di condizionamento, di teleriscaldamento e di cogenerazione.
A partire dal 1° giugno "cambiano pelle" i documenti che certificano l'efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio o in azienda.
E diventano obbligatori anche per i dispositivi di climatizzazione estiva.
Il libretto di impianto deve essere presente per tutti gli apparecchi mentre il rapporto è obbligatorio solo per i sistemi soggetti a verifiche periodiche, cioè di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kw e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kw. A loro volta, le verifiche scattano, ogni qual volta s'intervenga sull'impianto modificandone l'efficienza o per disposizione di legge, con una tempistica diversa a seconda della tipologia e potenza dell'impianto (Dpr 74/2013). Ad esempio, per le caldaie a gas o metano normalmente installate in una singola unità immobiliare s'interviene ogni quattro anni, mentre si scende a due per gli impianti condominiali, se superiori ai 100 kWw Salvo diverse indicazioni regionali.
I nuovi modelli di libretto e di rapporto sono introdotti dal decreto del 10 febbraio 2014 e sono il risultato di un approfondimento di un gruppo di lavoro coordinato dal Cti, il Comitato termotecnico italiano. In particolare, nel definire i documenti si è tenuto conto dei progressi tecnologici e della presenza sempre più diffusa, accanto alle caldaie e ai condizionatori "tradizionali", di nuovi sistemi, come le pompe di calore geotermiche, i cogeneratori, il teleriscaldamento o i dispositivi alimentati da fonte rinnovabile (solare, biomasse, etc).
Rispetto all'edizione precedente, il nuovo libretto non si fonda più su due modelli (uno riferito alle centrali e l'altro al singolo impianto), ma su di un modello unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell'impianto.
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica sono, invece, quattro: il principale è per gli impianti di riscaldamento con generatore a fiamma e combustione; poi per il condizionament, il teleriscaldamento e gli impianti di co-trigenerazione.
Il libretto (che è la carta d'identità dell'apparato) viene compilato per la prima volta dall'installatore, all'atto della messa in funzione e aggiornato dal responsabile dell'impianto o dal manutentore. Con l'entrata in vigore, dal 1° giugno, del nuovo libretto, il responsabile (che nei piccoli impianti è l'utente stesso mentre in condominio può essere l'amministratore o la ditta abilitata da questi delegata) dovrà scaricare il nuovo modello di libretto dai modelli già disponibili sul sito del ministero Sviluppo economico e trascrivere sulla prima pagina di questo i dati identificativi dell'impianto così da consegnarlo, all'atto del controllo, al manutentore per l'aggiornamento.
Il rapporto di efficienza, invece, viene compilato direttamente dal manutentore, che ha anche il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all'ente locale che tiene aggiornato il catasto.
Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme Uni o ai limiti indicati dal Dpr 74/2013. In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l'impianto sarà da sostituire.
Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro, organizzano campagne ispettive a campione.
Le sanzioni dipendono dal Dlgs 192/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da 500 ai 3mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. Da mille ai 6mila euro per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.