Come tutti sanno (!?!) l’attivazione di un impianto di videosorveglianza è soggetta al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (il cosiddetto Codice sulla Privacy) nonchè, nello specifico, a quanto dettagliato dallo stesso Garante nel suo provvedimento in materia di videosorveglianza dell’ 8 aprile 2010. Quello che invece pochi sanno è che se tra le videocamere che compongono il sistema ve ne sono di posizionate in modo da riprendere “contesti in cui è resa la prestazione di lavoro”, diventa efficace l’art. 4 della legge no. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che a proposito stabilisce che gli impianti "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".
Questa oggettiva complicazione, peraltro sconosciuta ai più, ha favorito il proliferare di impianti, operanti egregiamente dal punto di vista funzionale, ma spesso esposti al rischio concreto di incorrere in sanzioni considerevoli e nel sequestro dell’impianto stesso.
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto della ormai capillare diffusione dei sistemi di videosorveglianza grazie al consistente abbattimento dei costi di realizzazione, ha ritenuto di dover adottare un necessario snellimento delle procedure di autorizzazione per gli impianti che possano riprendere anche l’attività lavorativa dei dipendenti, almeno per quelle “attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro” (citando ad esempio le ricevitorie, le tabaccherie, le oreficerie, etc.). Tele snellimento è arrivato con la nota no. 7162 del 16 aprile 2012 che, lasciando inalterati tutti gli adempimenti previsti, stabilisce da ora la non necessità “in tali ipotesi di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dell’autorizzazione”.
Quanto detto si riferisce evidentemente ai nuovi impianti, ma, una volta presa coscienza della propria situazione, è ovvio che con qualche accorgimento operativo e l’adozione degli adempimenti previsti, è possibile regolarizzare la situazione di qualsiasi impianto di videosorveglianza, oltre che dal punto di vista del rispetto della privacy, anche per quanto attiene alle disposizioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Nella fattispecie va considerato che la documentazione tecnica relativa agli adempimenti già previsti dal Garante per la Sicurezza dei Dati Personali, sia integrata con l’apposita istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi richiesta dalla Direzione Territoriale del Lavoro, completa degli allegati specificamente individuati, e di una autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del dpr 445/2000, attestante il completo rispetto dei requisiti di legge. Fatto ciò si attenderà l’accertamento tecnico, che potrà avvenire o meno in funzione del tipo di attività esercitato e, se tutto sarà stato fatto nel rispetto di quanto previsto dalla legge, si otterrà la necessaria autorizzazione.
La videosorveglianza, è da sempre materia complessa nel paese Italia, e dopo 40 anni il governo decide di effettuare le verifiche, controlli che fanno capo ad una legge del 1970.
Scatta l'allerta, controlli e sanzioni, come "difendersi", il testo recita così:
Si informa che, l'installazione di impianti di videosorveglianza, apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali e impianti di controllo delle attività lavorative, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del Patrimonio Aziendale, ma del quale derivi anche la possibilità del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati soltanto previo Accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, su Autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro), ai sensi dell'art. 4 della L. 20 maggio 1970, n 300.
In mancanza di Accordo sindacale aziendale o dell'Autorizzazione della D.T.L. il datore di lavoro incorre in una sanzione penale che prevede l'arresto da 15 giorni ad un anno o l'ammenda da € 154,00 a € 1.549,00.
La MBLI S.a.s. è in grado di fornire adeguata assistenza al fine di stipulare l'accordo sindacale con le rappresentanze aziendali o in assenza, l'ottenimento dell'Autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
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